LA LEGGE

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE

PAESI

A B C D E F
U.S.A. NO NO NO 2001
ARGENTINA
BRASILE NO NO NO SI 2005
CANADA NO NO NO SI 2003
CILE
MESSICO NO SI SI SI 2004
PANAMA NO SI NO NO 2003
CINA NO SI SI SI 2004
COREA SUD NO SI SI SI 2005
GIAPPONE NO SI SI SI 2001/2004
INDIA
ISRAELE NO SI SI SI 2004
SINGAPORE NO SI SI SI NO 2004
BELGIO NO SI NO SI 2003
FRANCIA NO NO NO SI 2004
GERMANIA NO NO NO NO SI 2002
UK NO SI SI SI SI 2000
ITALIA NO NO NO NO SI 2004
IRLANDA NO NO NO NO 2001
PORTOGALLO NO 2001
RUSSIA NO NO - NO 2002
SPAGNA NO SI SI SI 2003/2006
SVEZIA NO SI SI SI 2005
SVIZZERA NO NO NO SI NO 2003
UCRAINA NO NO NO SI 2004
AUSTRALIA NO SI SI SI 2006

LEGENDA:

A = permessa clonazione umana riproduttiva;

B = permessa clonazione umana terapeutica;

C = permessa creazione di embrioni per ricerca;

D = permessa ricerca su embrioni scartati per fecondazione assistita;

E = permessa sperimentazione su embrioni importati;

F = anno introduzione legge.

ONU:

L’8 marzo 2005 con 84 voti a favore, 34 contrari e 37 astensioni in sede di Asseblea Generale, la battaglia contro la clonazione si è concretizzata in una Dichiarazione ufficiale, con il fine di proibire “tutte le forma di clonzione umana in quanto incompatibili con la dignità umana” e “il ricorso a tecniche di ingegneria genetica che possano essere contrarie alla dignità umana“, oltre a “proteggere adeguatamente la vita umana nell’applicazione dle scienze della vita”. Fortemente voluta dell’amministrazione di Washington e sostenuta dal Vaticano, ha trovato favorevoli paesi come Italia, Austria, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Costa Rica; contrari, invece, paesi come Gran Bretagna, Belgio e Cina.

USA:

Non esiste alcun provvedimento i legge specifico sulla clonazione o sulla ricerca sulle staminali embrionali:
- 2001: il presidente Bush restringe i finanziamenti federali alla ricerca sulle staminali embrionali solamente alle linee di cellule già esistenti (no utilizzo di ulteriori embrioni);
- 2004: il Congresso e il Senato si schierano con una maggioranza trasversale per la revisione dei restrittivi finanziamenti federali alla ricerca sulle staminali embrionali; la Casa Bianca si oppone con diritto di veto;
- Alcuni governi statali americani stanziano, o si propongono di farlo, finanziamenti pubblici per la ricerca sulle staminali: la California concede 300.000$ l’anno, il Connecticut 100.000.000$in dieci anni, lo stato di Washington 35.000.000.$ l’anno prelevati dall’industria per il tabacco, Illinois e Michigan hanno proposto di stanziarne rispettivamente 10.000.000$ e 2.000.000.000$.

CINA:

Secondo un documento ufficiale del Ministero della Scienza e della Tecnologia:

- è proibita la clonazione riproduttiva;
- è permessa la clonazione terapeutica;
- è permessa ricerca su staminali embrionali;

COREA DEL SUD:

All’ Università di Seoul si sono creati per la prima volta embrioni umani clonati (febbraio 2004) per estrarne cellule staminali;
- vietata la clonazione riproduttiva, permessa quella terapeutica;

UNIONE EUROPEA:

Nell’ambito del VI Programma Quadro (2002-2006) per la ricerca finanziata dall’UE, si è deciso di vigilare e analizzare a fondo i progetti, e di finanziare solo quelli basati sull’utilizzo di staminali provenienti da embroni sovrannumerari, negandoli e vietando (2003) la clonazione in genere, sia essa a fini riproduttivi o terapeutici di ogni genere. Inoltre, viene riconosciuta con un emendamento la grande opportunità terapeutica fornita dai trapianti di celule staminali, pur avvertendo di non riservare in essa eccessivi entusiasmi. Ricordiamo, però, che per un solo voto non è passata la mozione che avrebbe negato i finanziamenti alla ricerca sulle staminali prelevate a embrioni sovrannumerari. In attesa che ogni paese recepisse tale direttiva e che si giungesse ad un accordo tra Stati favorevoli e contrari alla ricerca sugli embrioni, si optò per valutare ogni finanziamento caso per caso.
Nel VII Programma Quadro attualmente in corso, vengono mantenuti i criteri etici del programmma quadro precedente: ciascuna richiesta dovrà passare un severo esame etico e scientifico e dovrà essere conforme alla legilazione del paese di appartenenza.

GRAN BRETAGNA:

- Fin dal 2001, permette la clonazione terapeutica e lo screening genetico sugli embrioni; vietata quella riproduttiva.
- Nel 2004 nasce la prima banca del mondo di cellule staminali, la UK Stem Cell Bank, con un finanziamento pubblico pari a 60 milioni di euro.

ITALIA:

- 1997: con un’orinanza del ministro della Salute R. Bindi, viene proibita la clonazine umana a scopi riprodutivi;
- 2000: il ministro della Salute U.Veronesi istituisce una “Commissione di studio sull’utilizzo delle cellule staminali per finalità terapeutiche”, presieduta dal premio nobel R. Dulbecco, la quale raccomanda di finanziare la ricerca su tutti i tipi di staminali, embrionali comprese;
- 2002: la Camera dei Deputati approva un primo testo di legge sulla fecondazione assistita, che vieta il congelamento degli embrioni e l’utilizzo di quelli già congelati per scopi di ricerca;


- LEGGE 40/2004 “NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA”.
Tale legge afferma che:
a) possono ricorrere alla fecondazione assistita solo persone maggiorenni, di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmentefertile ed entrambe viventi; è vietato il ricorso alla fecondazione eterologa (no ovuli o seme esterni alla coppia);
b) gli embrioni creati possono essere al massimo tre per volta e devono essere impiantati tutti entro sette giorni, non possono essere criocongelati salvo eccezionali e imprevedibili motivi di salute della madre;
c) una volta avvenuta la fecondazione in vitro, non sono ammessi ripensamenti e i genitori sono obbligati a riconoscere il/i figlio-i alla nascita;
d) è prevista l’adottadilità di embrioni già criocongelati qualora non si conoscano i genitori o dei quali non si sia richiesto l’impianto da almeno tre anni;
e) sono vietate sperimentazioni sugli embrioni e la loro crioconservazione; la ricerca clinica e la sperimentazione sull’embrione sono permesse solo se finalizzate alla sua salute e sviluppo;
f) è vietata qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione;
g) sono previste sanzioni amministrative, civili e penali rapportte alla gravità della violazione.
- 2005: sono stati richiesti cinque referendum abrogativi per la legge, ma ne sono stati concessi solamente quattro (è stato escluso il quesito che abrogava completamente la legge), i quali prevedevano l’abrogazione delle seguenti parti della legge 40/2004:
1) proibita la ricerca sugli embrioni e il loro eventuale congelamento al fine di tutelare i diritti del concepito;
2) vengono prodotti solo tre embrioni e i partner della coppia devono firmare il loro consenso infomato scritto al loro impianto contemporaneo;
3) vengono assicurati i diritti di tutte le parti coinvolte, concepito compreso;
4) è permessa solo la fecondazione omologa, cioè non è possibile ricorrere a donatori di gameti esterni alla coppia.
Il referendum, benché il suo esito portasse all’abrogazione di tutti e quattro le parti coinvolte, non ha raggiunto il quorum alle urne ed è stato quindi invalidato. la legge 40/04 rimane tutt’ora vigente così come inizialmente redatta.

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